1. Sono istituiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il centro tecnico di sostegno e il comitato di controllo ed indirizzo del programma.
2. Il centro tecnico di sostegno svolge funzione di informazione all'esterno delle finalità, degli obiettivi e delle iniziative del programma. Svolge altresì funzioni di consulenza, coordinamento, promozione e supporto tecnico per l'attuazione del programma stesso, favorendo la raccolta dei dati delle diverse iniziative, promuovendo ricerche e sviluppando relazioni in sede comunitaria ed internazionale.
3. Il centro tecnico di sostegno fornisce informazioni e pareri al comitato di controllo ed indirizzo relativamente all'attuazione delle campagne e delle diverse iniziative indicate dai piani operativi del programma.
4. Il centro tecnico di sostegno è composto da quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e scelti tra persone con qualificata esperienza professionale. I membri del centro tecnico di sostegno rimangono in carica tre anni. Il centro tecnico di sostegno può avvalersi della collaborazione di esperti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali.
5. Il centro tecnico di sostegno trasmette annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri, al comitato di controllo ed indirizzo, alle principali forze politiche, sociali e del volontariato una relazione generale sull'attuazione dei piani operativi.
a) tre rappresentanti rispettivamente indicati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'ambiente e della
b) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore dell'innovazione tecnologica e delle telecomunicazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) sette rappresentanti delle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative a livello nazionale, riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, e operanti sul territorio nazionale con esperienze nei settori dell'innovazione tecnologica e della cooperazione internazionale.
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono altresì istituite ulteriori strutture di supporto al programma per lo svolgimento delle funzioni organizzative, di segreteria e di rappresentanza.
14. Una parte delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, fino ad un massimo del 5 per cento, è destinata alle strutture del programma di cui al presente articolo.