Art. 3.
(Istituzione del centro tecnico di sostegno, del comitato di controllo ed indirizzo e delle ulteriori strutture).

      1. Sono istituiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il centro tecnico di sostegno e il comitato di controllo ed indirizzo del programma.
      2. Il centro tecnico di sostegno svolge funzione di informazione all'esterno delle finalità, degli obiettivi e delle iniziative del programma. Svolge altresì funzioni di consulenza, coordinamento, promozione e supporto tecnico per l'attuazione del programma stesso, favorendo la raccolta dei dati delle diverse iniziative, promuovendo ricerche e sviluppando relazioni in sede comunitaria ed internazionale.
      3. Il centro tecnico di sostegno fornisce informazioni e pareri al comitato di controllo ed indirizzo relativamente all'attuazione delle campagne e delle diverse iniziative indicate dai piani operativi del programma.
      4. Il centro tecnico di sostegno è composto da quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e scelti tra persone con qualificata esperienza professionale. I membri del centro tecnico di sostegno rimangono in carica tre anni. Il centro tecnico di sostegno può avvalersi della collaborazione di esperti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali.
      5. Il centro tecnico di sostegno trasmette annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri, al comitato di controllo ed indirizzo, alle principali forze politiche, sociali e del volontariato una relazione generale sull'attuazione dei piani operativi.

 

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      6. Il comitato di controllo ed indirizzo approva ogni tre anni la ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, destinate all'attuazione dei piani operativi del programma, esprimendo parere vincolante sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo articolo 4, comma 1.
      7. Il comitato di controllo ed indirizzo individua le modalità operative ed i soggetti pubblici e privati utili per l'attuazione delle campagne e delle iniziative indicate dai piani operativi del programma, dotandosi altresì di un proprio regolamento di gestione e di un codice di condotta.
      8. Il regolamento di gestione e il codice di condotta di cui al comma 7 sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      9. Il comitato di controllo ed indirizzo sulla base della valutazione degli obiettivi, degli interventi e delle campagne indicati dai piani operativi del programma, stabilisce annualmente le relative ripartizioni delle risorse del fondo di cui all'articolo 4.
      10. Il comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni due anni, in accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro degli affari esteri, una conferenza nazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal programma.
      11. Il comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni anno, in accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro degli affari esteri, una conferenza internazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal programma.
      12. Il comitato di controllo ed indirizzo è composto da tredici membri, scelti tra persone con qualificata esperienza professionale. I membri del comitato rimangono in carica tre anni, non sono rieleggibili e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo i seguenti criteri:

          a) tre rappresentanti rispettivamente indicati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'ambiente e della

 

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tutela del territorio e del mare e dal Ministro degli affari esteri;

          b) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore dell'innovazione tecnologica e delle telecomunicazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale;

          c) sette rappresentanti delle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative a livello nazionale, riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, e operanti sul territorio nazionale con esperienze nei settori dell'innovazione tecnologica e della cooperazione internazionale.

      13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono altresì istituite ulteriori strutture di supporto al programma per lo svolgimento delle funzioni organizzative, di segreteria e di rappresentanza.
      14. Una parte delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, fino ad un massimo del 5 per cento, è destinata alle strutture del programma di cui al presente articolo.